Prodotti da costruzione ora allineati all'U.E.

Migliorare qualità e sicurezza delle opere, pubbliche e private, dialogando soprattutto con le medie, piccole e micro imprese. È l’obiettivo del Decreto legislativo 106/2017, che semplifica e armonizza le misure esistenti per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, adeguando la normativa italiana al Regolamento UE n. 305/2011.
A poche settimane dalla pubblicazione da parte della Commissione europea della guida “La marcatura CE dei prodotti da costruzione. Passo a passo”, il Consiglio dei Ministri n° 33 del 9 giugno 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio e del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, il Decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dall’articolo 9 della Legge del 12/08/2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015). In base all’articolo 9, entro sei mesi dal 16/09/2016 (data di entrata in vigore della stessa) dovevano essere adottati per l’appunto uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale sui prodotti da costruzione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011.  
Il Decreto è stato pubblicato infine in Gazzetta Ufficiale n. 159 il 10 luglio 2017. Il 9 agosto 2017 entrerà in vigore. Dalla pubblicazione in GU, risulta abrogata la direttiva 89/106/CEE. Si ricorda che il Regolamento UE n. 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione. Per prodotto da costruzione deve intendersi qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. 
Il Regolamento descrive le prestazioni dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, affinché possano ricevere la marcatura CE. 

Il Decreto si compone di 31 articoli e 4 allegati; quest’ultimi sono relativi alla modulistica necessaria per richiedere l’autorizzazione a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del rischio sismico e alla valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente. Sono rinnovate le norme sulle condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto non disciplinato da una norma armonizzata, ma conforme a una valutazione tecnica europea (ETA), nonché sui contenuti della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza. 
Sono inoltre dettate disposizioni in tema di organismi notificati, di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011, di procedure per l’espletamento delle attività di controllo e vigilanza. Sarà infine abrogato il D.P.R. 21/04/1993, n. 246 e del D.M. 09/05/2003, n. 156. In primo piano – l’intero Capo V: Articoli da 16 a 23 –, l’inedito sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato. Sono state introdotte sanzioni penali e amministrative per la violazione degli obblighi derivanti dal medesimo Regolamento, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera. Fabbricanti, costruttori, importatori, collaudatori, distributori, direttori dei lavori o dell’esecuzione, organismi e laboratori di parte terza: tutti saranno ritenuti responsabili per la parte di loro competenza, dalla commercializzazione del prodotto, alla esecuzione dell’opera. 
Nel dettaglio, per il fabbricante è prevista un’ammenda fino a 24mila euro e l’arresto solo per i prodotti non conformi per uso strutturale o antincendio. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, nell’ambito delle loro specifiche competenze, saranno soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 24mila euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato. In tal caso, è previsto l’arresto sino a sei mesi e l’ammenda fino a 50mila euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. Più lievi le sanzioni per il progettista dell’opera che prescrivesse prodotti non conformi, poiché, in caso di violazione dei suoi obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 12mila euro o l’arresto sino a tre mesi; l’ammenda sale fino a 25mila euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 

Il Decreto prevede che tre organismi si coordino e vigilino per ottenere i risultati auspicati.  
Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione: per garantire l’armonizzazione delle norme, coordinerà le amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato sarà presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB): deve assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (European Technical Assessment - ETA), nei casi in cui il prodotto non sia disciplinato da una norma armonizzata. Grazie all’ITAB saranno destinate a un unico soggetto le attività finora svolte da tre diversi enti della pubblica amministrazione nel campo della valutazione dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme. Il suo personale, infatti, proverrà dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), dalla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica (Ministero dell’interno) e dall’Istituto per le tecnologie della costruzione (Consiglio nazionale delle ricerche). 
Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione (PCPC-Italia): tratta gli aspetti riguardanti i materiali e i prodotti per uso strutturale e antincendio. Ha sede presso il MISE (Ministero dello sviluppo economico), ma collabora con il Consiglio superiore dei lavori pubblici (presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con il Ministero dell’interno. 
 La formazione per i professionisti  
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) ha reso noto che a breve saranno attivate iniziative di informazione e formazione per tutti gli attori coinvolti nella filiera delle costruzioni, professionisti, operatori economici e imprese coinvolte. Si vuole così garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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