La sicurezza in cantiere

La sicurezza nei luoghi di lavoro, e nei cantieri in particolare, è un tema ricorrente d’incessante attualità. Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.), fra le altre cose, ha parzialmente ridefinito la disciplina precedente (d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.) ove, diversamente da quanto disposto in precedenza, la sicurezza nei cantieri assume il carattere di requisito imprescindibile che occorre pianificare ove siano presenti più imprese, senza eccezioni di sorta.
Il cantiere edile può essere annoverato senza dubbio tra i settori che più necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico di sicurezza sul lavoro, dalla normativa e dalle prassi a esso correlate. Dalla normativa e dal D.lgs 81/08, passando per il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ai DPI, ai ponteggi, e poi i documenti, il DUVRI, il DURC per le imprese, il POS fino ad arrivare ai corsi per la sicurezza dei lavoratori edili, per RLS e RSPP e le lezioni destinate a chi stia per compiere il suo primo ingresso in cantiere. 
La sicurezza presenta, schematicamente, tre elementi di attenzione: 
- la valutazione di tutti i rischi concreti e la conseguente predisposizione delle misure idonee a prevenirli (misure di prevenzione e protezione) 
- la comunicazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione, formazione e la segnaletica 
- l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi preventivati e a quelli eventualmente insorgenti in fase esecutiva 
Occorre osservare, del resto, che anche l’attuazione di una misura di prevenzione e protezione (quale può essere lo sbarramento di un’apertura sul vuoto o la presenza di una tavola fermapiede) costituisce essa stessa una comunicazione, informando che, in quel punto, esiste un pericolo.Si segnala che in materia di sicurezza nei cantieri edili, sono stati elaborati nel tempo indirizzi giurisprudenziali pressoché univoci e consolidati, i quali richiamano spesso il principio della protezione oggettiva. Si tratta di un principio secondo il quale le norme antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore soprattutto dagli infortuni derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia. 

La normativa 
La sicurezza nell'ambito delle costruzioni trova esplicita disciplina nazionale sin dal 1956, data in cui risulta promulgato il d.p.r. 164 del 7 gennaio 1956 avente ad oggetto, per l'appunto, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni". Si tratta di una norma speciale dopo quella generale costituita dal d.p.r. 547 del 27 aprile 1955 n. che dettava una disciplina generale (capo II) ed altre relativamente a specifiche lavorazioni o mezzi. 
Tuttavia la disciplina mancava di un elemento essenziale: la previsione sistematica dei rischi e la pianificazione delle misure atte a contrastarli, ovvero la pianificazione della sicurezza. A tal proposito, con la Direttiva cantieri (la 92/57/CEE), la Comunità Europea ha adottato una disciplina specifica per i cantieri. La Direttiva cantieri dell’Unione Europea si pone i principali seguenti fini: le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro debbono essere informate, prima dell'inizio dei lavori, della realizzazione di lavori la cui importanza superi una determinata soglia e un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera. 
L'elemento di maggior novità e significatività, introdotto con la direttiva, si ritiene essere la creazione di figure specialistiche a partire dal coinvolgimento del committente. Il committente (qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera viene realizzata) assume una centralità nelle politiche di sicurezza attraverso il rispetto diretto, o tramite un proprio incaricato, di specifici obblighi.Nascono poi, con la Direttiva europea, le seguenti figure: il responsabile dei lavori, che è qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente; il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, che è qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 durante la progettazione dell'opera; e infine, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, che è qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all’art. 6 durante la realizzazione dell'opera. 
La direttiva cantieri fu recepita in Italia con il d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., e con disposizioni autonome (es.: normativa sulla segnaletica di sicurezza, sui lavori in quota, ecc.). Con il d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. tutta la normativa specifica relativa alle costruzioni, ovvero ai cantieri, risulta riunita (ed innovata) nel titolo IV e nei diversi allegati, di interesse specifico per i cantieri edili. Si segnala che la l. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del d.l. 69 del 21 giugno 2013 (recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) modificando la normativa che regolamenta la salute e la sicurezza dei cantieri temporanei o mobili, dispone l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del titolo IV del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., per i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché per i lavori la cui durata presunta non sia superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi e che non espongano i lavoratori a rischi particolari.
Le misure di sicurezza, intese come misure di prevenzione e/o di protezione dai rischi, debbono essere sempre garantite, indipendentemente dal tipo di cantiere, in quanto il diritto alla salute (cfr. art. 32 della Costituzione) costituisce un diritto indisponibile (vedi. Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2008 n. 12348). Rispetto alla legge 626/1994, il D.Lgs. 81/2008 ha aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni.In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche. Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di impresa affidataria, e di committente. Sul committente o sul responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo, cioè la comunicazione, in un periodo anteriore all’inizio dei lavori, della notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa notifica rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Le figure destinatarie e il loro ruolo 
Nell’ambito degli appalti pubblici il responsabile del procedimento è quel soggetto incaricato, dal committente, ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera: in altri termini egli è anche il responsabile dei lavori. Su questa figura cardine ricadono una serie di competenze e adempimenti che richiedono la massima diligenza, prudenza e perizia oltre che la scrupolosa osservanza di leggi, regolamenti e discipline. 
Al responsabile dei lavori competono una serie di obblighi tra i quali la valutazione dei piani; appare scontato affermare che la valutazione richiesta non possa essere solo formale, in relazione ai contenuti minimi prescritti dai regolamenti, bensì debba essere anche, e soprattutto, di merito. Risulta indispensabile la consapevolezza che i rischi individuati nel cantiere siano quelli specifici per la situazione esaminata e che le misure preventive e protettive prescelte corrispondano effettivamente ai rischi valutati. 
Risultano soggetti destinatari, ed interessati, dalla disciplina sulla sicurezza nei cantieri: 
-  il committente, che è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; 
- il responsabile dei lavori, soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 
- Il coordinatore per la progettazione (CSP), che è il «coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera» e che è soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91; 
il coordinatore per l'esecuzione (CSE), soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. 
- L'impresa affidataria, che è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. 
- L'impresa esecutrice, che è l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; e il lavoratore autonomo, che è persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. Come noto, l'individuazione dei soggetti è fondamentale nella disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ad essi vengono attribuiti precisi adempimenti (obblighi) con le conseguenti responsabilità sanzionate sia in via amministrativa, penale che civile (risarcimento del danno). 
Nella logica della responsabilità, e quindi delle competenze determinanti obblighi e adempimenti, i soggetti possono essere ricondotti a tre fattispecie: 
-dominus: committente e/o responsabile dei lavori (RL); 
-supporti e ausili: progettista, direttore dei lavori (DL), coordinatori della sicurezza (CSP e CSE); 
-esecutori: impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi.
© Copyright 2024. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy