Costruire secondo qualità tra obbligo e scelta virtuosa

Oggi più che mai sentiamo parlare di sicurezza dei prodotti, efficienza energetica, di sostenibilità, di edifici in classe B, A, A+. Le normative, sulla scia delle direttive che l’Unione Europea ha emanato, stanno evolvendo rapidamente, grazie a spinte volontarie provenienti dalla filiera delle costruzioni, come il fenomeno del Green building, ma anche grazie ad una sempre maggiore consapevolezza di ognuno su principi basilari come la sicurezza e l’efficienza.
Non è però sufficiente dichiarare obiettivi e impiegare scelte progettuali potenzialmente efficienti: le effettive prestazioni di edifici e prodotti sono qualificate e valutate attraverso un preciso sistema. Esistono da un lato le certificazioni di prodotto cogenti, dovute all’ambito legislativo europeo per la libera circolazione delle merci, basato sulla volontà di uniformare il linguaggio tecnico e di proteggere la sicurezza degli utilizzatori e, dall’altro, i protocolli di certificazione della sostenibilità degli edifici che trainano la richiesta di prodotti a loro volta sostenibili. 

Conformità UE dei prodotti da costruzione 
In ambito comunitario, dal 1988 ad oggi due direttive hanno fissano condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. 
Per prodotto da costruzione deve intendersi qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Obiettivo di tali normative è assicurare che i prodotti da costruzione immessi sul mercato siano costruiti o realizzati in modo che l'opera di costruzione in cui si integrano rispetti requisiti essenziali per la sicurezza, la salute e altre esigenze di ordine collettivo dell'utenza. Non solo: mediante l'adozione da parte degli Stati membri di medesimi standard di prodotto, le normative eliminano barriere tecnico-commerciali nazionali che ostacolano la libera circolazione all'interno dei paesi della Comunità Europea. 

CPD 89/106/CEE: la dichiarazione di conformità 
La prima regolamentazione europea è stata emanata il 21 dicembre 1988: si tratta della CPD 89/106/CEE (Construction Products Directive: direttiva prodotti da costruzione). La CPD è stata recepita in Italia il 21 aprile 1993, grazie al DPR n. 246. Negli anni la CPD è stata variamente integrata, prima dalla Direttiva 93/68/Cee, poi dalla Direttiva 98/34 e infine dal Regolamento 1882/2003. 
L'idoneità o, meglio, la “conformità” di tali prodotti si basava su sei requisiti essenziali: 
• resistenza meccanica e stabilità; 
• sicurezza in caso d'incendio; 
• igiene, salute e ambiente; 
• sicurezza nell'impiego; 
• protezione acustica; 
• risparmio energetico ed isolamento termico. 
Verificata la conformità, la CPD prevedeva la cosiddetta “dichiarazione di conformità”, estrinsecata nella marcatura “CE” (nella maggior parte delle lingue comunitarie, acronimo di ”Conformità Europea”) apposta sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di trasporto. Il marchio, se non applicato in modo errato o fraudolento, è la dimostrazione grafica che il prodotto a cui è applicato rispetta le normative comunitarie che governano la produzione e la immissione nel mercato di quel prodotto. 
A tal proposito, si rende subito necessaria una chiosa: la marcatura non è una certificazione di prodotto, per definizione sempre rilasciata da un organismo terzo accreditato o notificato; non è dunque un riconoscimento di qualità o un "traguardo conseguito". Essa, obbligatoria per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria, si configura quasi sempre come un'autodichiarazione da parte del fabbricante/importatore, che dichiara la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, che devono essere tutte elencate. Apponendo il marchio CE su un prodotto, si dichiara cioè di aver rispettato i requisiti previsti per ottenere il marchio stesso, assumendosi la responsabilità della sua commercializzazione entro lo spazio economico europeo (l’area SEE, composta dai Paesi membri della UE e Paesi dell'area EFTA). 
La marcatura CE è prevista anche per beni prodotti in Paesi terzi, poi commercializzati nell'area SEE e Turchia. La Direttiva prevedeva anche un Sistema del Controllo della Produzione di Fabbrica (CPF) predisposto in coerenza con la norma EN ISO 9000 e a volte certificato da parte di un Organismo Notificato (ON). Poiché tale sistema di controllo, che dettagliava i compiti del produttore e quelli dell'organismo notificato, è oggi rinnovato con il VVCP (Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione), ne rimandiamo la trattazione a breve. Volendo trarre un bilancio delle ricadute pratiche della CPD, i produttori sono stati stimolati a mantenere sotto controllo i propri processi produttivi. La marcatura CE è cresciuta, ma non è tuttavia riuscita a fare la differenza, premiando i produttori che possiedono un controllo di produzione in fabbrica certificato ed efficace rispetto a coloro che ne possiedono uno inefficiente o addirittura che non ne possiedono alcuno. 
Ciò è tanto più vero, quanto i direttori lavori e le imprese hanno incontrato notevoli difficoltà nel districarsi tra le varie normative, le relative scadenze e il crescente numero di certificati presenti sul mercato. Proprio a risolvere simili difficoltà si sono orientati gli estensori della rinnovata CPR 305/2011CEE. 

CPR 305/2011CEE: la dichiarazione di prestazione 
La 89/106/CEE è rimasta pienamente in vigore per 22 anni, fino al 24 aprile 2011, data di entrata in vigore parziale del nuovo CPR 305/2011CEE (acronimo di Construction Products Regulation: Regolamento Prodotti da Costruzione). Poiché l'entrata in vigore del CPR era inizialmente solo parziale (vedi art. 68 del CPR stesso), la CPD ha avuto ancora parte della sua validità fino al 1° luglio 2013, quando il CPR ha avuto piena applicazione, abrogando totalmente la CPD. Scopo del CPR è stato fornire chiarezza e certezze rispetto al pregresso. Particolare attenzione è stata prestata all’ambiente e alla salute di lavoratori e consumatori. Inoltre, il regolamento ha introdotto procedure semplificate per ridurre i costi sostenuti dalle imprese, in particolare dalle Piccole e Medie Imprese (PMI). 
Elenchiamo subito le sue principali novità: 
 1) in quanto Legge Comunitaria, regolamento e non direttiva, ha avuto vigenza immediata in tutti gli Stati; 
2) i requisiti essenziali da cui prescinde la conformità dei prodotti sono passati dai sei appena ricordati a sette, con l’introduzione del concetto di “utilizzo sostenibile delle risorse naturali”. 
In particolare si è disposto che le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile, e garantisca in particolare il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti anche dopo la demolizione; la durabilità nel tempo delle opere di costruzione; l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili; 
3) è stata introdotta la Valutazione Tecnica ETA (European Technical Approval), in sostituzione del precedente “benestare tecnico”. L’ETA costituisce una valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione, e non rappresenta una certificazione, bensì una specificazione o, per usare i termini del Regolamento, “una valutazione tecnica positiva dell’idoneità all’impiego di un prodotto per un uso previsto”. 
L’ETA oltre al prodotto singolo viene utilizzata per certificare anche i pacchetti costruttivi, come ad esempio i sistemi per l’isolamento a cappotto, certificandone tutte le parti sin dalla materia prima che viene utilizzata. L’ETA può essere rilasciato a prodotti per i quali non esiste una EN armonizzata, una norma nazionale riconosciuta o un Mandato per una EN; se la CE considera che una EN non possa, o non possa ancora, essere elaborata; che deviano significativamente dallo scopo di un’EN armonizzata o di una norma nazionale riconosciuta; per deroga CE, anche se esiste un Mandato per una EN; 
4) l’obbligo di produrre, distribuire e utilizzare prodotti muniti di marcatura CE è stato esteso su tutti gli operatori della filiera: non più solamente, quindi, i produttori ma anche progettisti, imprese, direttori dei lavori e di cantiere e distributori sono tenuti a produrre, commercializzare e utilizzare prodotti provvisti – ove naturalmente previsto - della marcatura CE. Anche il singolo rivenditore deve quindi controllare per ogni singolo prodotto venduto che questo sia dotato di marcatura, verificarne la tracciabilità e fornire all’acquirente tutta la documentazione; 
5) a rinforzo del precedente punto e per togliere definitivamente ogni ambiguità rispetto a chi abbia effettivamente l’obbligo di apporre la marcatura CE, la definizione di fabbricante/produttore è stata estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o il suo marchio”, quindi anche in presenza di manufatti realizzati da terzi; 
6) la Dichiarazione di Conformità è stata infine sostituita dalla DoP, Dichiarazione di Prestazione; in questo modo la marcatura CE non attesta più solo la conformità dei materiali da costruzione a una specifica tecnica ma anche le loro prestazioni. Senza il documento – cartaceo o disponibile sul sito del produttore – i prodotti non possono essere immessi sul mercato; 
7) legato al precedente punto, è stato istituito un Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): i sistemi di controllo alla produzione per l’attestazione e la marcatura CE, sono passati da 6 a 5: non esiste più il sistema 2 e i sistemi possibili sono 1+, 1, 2+, 3 e 4. 
Soffermiamoci sugli ultimi due punti. 
La Dichiarazione di Prestazione è forse la novità più dirimente, con cui un produttore dichiara le prestazioni del proprio prodotto da costruzione. In questo modo è stato dato un segnale chiaro al mercato mettendo l’accento sulle prestazioni e quindi sulla responsabilità del produttore. 
La DoP – cui nei casi dettagliati dall’articolo 5 si può derogare – deve contenere: 
• il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta; 
• il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione; 
• il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale; 
• se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda; 
• l’uso o gli usi previsti del prodotto, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile; 
• l’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati; 
• la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti all’uso o agli usi previsti dichiarati (articolo 6); 
• se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali; 
• la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto concernenti l’uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricanti intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato; 
• per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non siano dichiarate la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata). 
La Dop è il documento più importante a convalida della marcatura CE poiché contiene informazioni complete sul fabbricante, il prodotto e la sua prestazione. Il marchio CE rappresenta, infatti, soltanto un sommario delle informazioni contenute nella dichiarazione di prestazione ed è sviluppato dopo e sulla base della DoP, di solito alla fine della fase di produzione. Approfondiamo infine il tema del VVCP. Sulla base dell'impatto che il prodotto, una volta messo in opera, presenta per il Consumatore/Utilizzatore finale in termini di sicurezza, la normativa armonizzata di riferimento (allegato ZA) definisce il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione - VVCP (dall'inglese AVCP - Assessment and Verification of Constancy of Performance), che può essere declinato in cinque diverse sistemi, ciascuno dei quali prevede Ruoli e Responsabilità distinti del Fabbricante e dell'Organismo Notificato. Al termine di questo percorso, il Fabbricante può apporre sul prodotto la Marcatura CE. 

Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 
Il CPR, come intuibile, ha richiesto agli enti normatori un notevole lavoro di adeguamento delle normative vigenti; contestualmente la Commissione Europea ha dovuto adoperarsi per condividerne i contenuti. Risale alla fine del mese di maggio 2015, a quasi due anni dall’entrata in vigore del CPR la linea guida della Commissione Europea “La Marcatura CE dei prodotti da costruzione passo a passo”, pubblicata online in tutte le lingue dell’Unione. 
Di recente, dal maggio 2017, la disponibilità di questo vademecum è stata nuovamente sottolineata da vari portali web; il motivo della reviviscenza dell’opuscolo è che, sebbene i suoi contenuti siano indirizzati in prima istanza ai produttori, esprime con linguaggio semplice e chiaro una serie di concetti legati alla marcatura CE molto utili anche a coloro che devono qualificare fornitori, acquistare prodotti da costruzione, accettare il loro ingresso in cantiere, effettuare verifiche sulle loro prestazioni, effettuare verifiche documentali relative alla correttezza e completezza della qualifica di prodotto. Significativamente, a distanza di poche settimane, l’Italia ha pienamente recepito il CPR per mezzo del Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017, pubblicato in GU (n. 159 10-7-2017) come “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”. Il 9 agosto 2017 il provvedimento è entrato in vigore. Il D.Lgs attua la delega conferita al Governo dall’articolo 9 della Legge del 12/08/2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015). In base all’articolo 9, entro sei mesi dal 16/09/2016 (data di entrata in vigore della stessa) dovevano essere adottati per l’appunto uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale sui prodotti da costruzione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011. Nel Decreto, particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del rischio sismico e alla valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente. Nondimeno, spicca in primo piano l’intero Capo V (articoli da 16 a 23) che dettaglia l’inedito sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato. Sono state infatti introdotte sanzioni penali e amministrative per la violazione degli obblighi derivanti dal medesimo Regolamento, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera. Fabbricanti, costruttori, importatori, collaudatori, distributori, direttori dei lavori o dell’esecuzione, organismi e laboratori di parte terza: tutti saranno ritenuti responsabili per la parte di loro competenza, dalla commercializzazione del prodotto, alla esecuzione dell’opera. 
Il Decreto prevede infine che tre organismi si coordino e vigilino per ottenere i risultati auspicati. 
• Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione: per garantire l’armonizzazione delle norme, coordinerà le amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato sarà presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
• Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB): deve assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (European Technical Assessment - ETA), nei casi in cui il prodotto non sia disciplinato da una norma armonizzata. 
• Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione (PCPC-Italia): tratta gli aspetti riguardanti i materiali e i prodotti per uso strutturale e antincendio. Ha sede presso il MISE (Ministero dello sviluppo economico), ma collabora con il Consiglio superiore dei lavori pubblici (presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con il Ministero dell’interno.
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